Trasferimenti di risorse PNRR

Flussi finanziari e rendicontazione: istruzioni operative

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Cos’è il trasferimento di risorse PNRR

I trasferimenti di risorse PNRR sono i flussi finanziari che permettono ai Soggetti Attuatori (S.A.) di ricevere i fondi necessari per realizzare i progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Con il Decreto MEF del 6 dicembre 2024 (pubblicato in G.U. il 4 gennaio 2025) vengono stabilite le istruzioni operative per il trasferimento delle risorse PNRR, attuando quanto previsto dall’art. 18-quinquies della legge 7 ottobre 2024, n. 143 (di conversione del D.L. «Omnibus»). L’obiettivo è accelerare l’erogazione dei contributi, semplificare le procedure e assicurare la liquidità di cassa ai soggetti attuatori.
Le richieste di trasferimento si suddividono in tre tipologie, da presentare in sequenza tramite la piattaforma ReGiS (salvo diversa indicazione dell’Amministrazione Titolare):

  • Anticipazione (fino al 30%);
  • Trasferimento intermedio (fino al 90% cumulativo);
  • Saldo finale (il 10% residuo)

Anticipazione (fino al 30%)
Le Amministrazioni Titolari erogano l’anticipazione del 30% dell’importo PNRR assegnato all’intervento, in una o più soluzioni, entro 30 giorni dalla richiesta. Ai fini dell’erogazione, l’Amministrazione verifica:

  • che la richiesta sia firmata dal rappresentante legale o dal dirigente/funzionario designato;
  • che l’intervento sia censito tramite CUP sul sistema di monitoraggio ReGiS.

Se la richiesta è incompleta, l’Amministrazione Titolare fissa un termine non superiore a 5 giorni per le integrazioni; in tal caso i 30 giorni per l’erogazione sono sospesi.

Trasferimento intermedio (fino al 90% cumulativo)
Le Amministrazioni Titolari provvedono ai trasferimenti intermedi, successivi all’anticipazione, fino alla soglia complessiva del 90% dell’importo PNRR, entro 30 giorni dalla richiesta. La richiesta va presentata sul modello Allegato 1 al D.M. (PNRR – Richiesta Trasferimenti Intermedi). L’Amministrazione verifica:

  • firma del rappresentante legale o del dirigente/funzionario designato;
  • aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS (o impegno all’aggiornamento entro 60 giorni dall’erogazione).

In base al D.L. 7 aprile 2025, n. 45 (conv. L. 5 giugno 2025, n. 79), è prevista una procedura semplificata: se l’avanzamento spese è pari ad almeno il 50% del costo complessivo e il S.A. attesta di aver svolto i controlli ordinari e le verifiche PNRR, l’Amministrazione Titolare può versare in un’unica soluzione fino al 90% della quota PNRR assegnata.

Saldo finale (il 10% residuo)
Le Amministrazioni Titolari erogano il saldo finale (di norma pari al 10% dell’importo PNRR) entro 30 giorni dalla richiesta. La richiesta va presentata sul modello Allegato 2 al D.M. (PNRR – Richiesta Saldo). L’Amministrazione verifica:

  • firma del legale rappresentante o del dirigente/funzionario designato;
  • aggiornamento dei dati di monitoraggio su ReGiS.

Se l’Amministrazione Titolare non ritiene sussistenti gli elementi per l’erogazione, fissa un termine non superiore a 10 giorni per le integrazioni; in tal caso i 30 giorni sono sospesi.

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Documentazione tecnica

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Obblighi per i progetti

Sulla base dei documenti MEF (D.M. 6 dicembre 2024 e Circolare n. 22 del 19 settembre 2025), i Soggetti Attuatori devono:

  • Presentare le richieste di trasferimento tramite la piattaforma ReGiS (o FUTURA per MIM) nella sezione «Le mie richieste», corredate delle attestazioni previste dal D.M.
  • Aggiornare i dati di monitoraggio su ReGiS (finanziario, procedurale e fisico) con cadenza mensile, secondo la Circolare MEF-RGS n. 27/2022.
  • Svolgere i controlli amministrativo-contabili ordinari prima di procedere ai pagamenti, verificando correttezza, regolarità e ammissibilità PNRR delle spese, nonché il rispetto dei requisiti specifici (DNSH, assenza conflitti di interesse, assenza doppio finanziamento).
  • Conservare la documentazione giustificativa delle spese, in formato elettronico nella sezione dedicata di ReGiS, per consentire verifiche e audit fino a cinque anni successivi al 31 dicembre 2026.
  • Assicurare la tracciabilità di tutte le operazioni e dei pagamenti effettuati.
  • In caso di mancato aggiornamento dei dati su ReGiS, procedere all’aggiornamento entro 60 giorni dalla segnalazione dell’Amministrazione Titolare, dandone comunicazione alla stessa e al MEF-RGS-IGPNRR.

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Checklist e vademecum

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News trasferimenti di risorse PNRR

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