ReGiS, 10 maggio e 10 giugno le date chiave per i soggetti attuatori

5 Maggio 2026

La fase attuativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza entra nella fase più calda, aprendo una stagione di adempimenti ravvicinati che richiede ai Comuni e agli altri soggetti attuatori attenzione e puntualità: entro il 30 giugno 2026 dovranno essere completate le operazioni di attuazione, mentre il 31 agosto 2026 tutta la documentazione dovrà essere resa disponibile alla Commissione europea per far sì che possa valutarla.

In questo quadro, le scadenze mensili di aggiornamento su ReGiS (previste dall’articolo 1 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito nella legge 20 aprile 2026, n. 50) acquistano un peso del tutto particolare nei mesi di maggio e giugno.

Il 10 di ciascun mese, i soggetti attuatori dovranno caricare sul sistema informatico il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato e lo stato di avanzamento rilevato alla fine del mese precedente, attestando la capacità di conseguire l’obiettivo assegnato oppure segnalando eventuali criticità.

Le due finestre decisive: 10 maggio e 10 giugno

Il caricamento del 10 maggio — che riflette la situazione al 30 aprile — rappresenta l’ultima occasione in cui un ente può segnalare eventuali difficoltà con un margine di tempo ancora sufficiente per attivare misure correttive, incluso l’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 77/2021. Chi a quella data risulta in ritardo avrà ancora a disposizione circa sette settimane per recuperare.

La scadenza del 10 giugno, invece, riflette l’avanzamento al 31 maggio e si colloca a soli venti giorni dalla chiusura del 30 giugno. Un’attestazione di criticità caricata in quella data lascia margini operativi minimi: i poteri sostitutivi possono essere attivati, ma il tempo per completare lavori o forniture sarà ridotto.

Calendario delle scadenze 

  • 10 giugno 2026: aggiornamento finale pre-chiusura;
  • 30 giugno 2026: termine ultimo di attuazione degli interventi (T2/2026);
  • 5 luglio 2026: caricamento del certificato di fine lavori/regolare esecuzione – entro 5 gg;
  • 15 luglio 2026: documentazione per controlli AT (es. DNSH) – entro 15 gg;
  • 31 agosto 2026: termine assoluto per la rendicontazione verso la Commissione europea;

 

Cosa caricare su ReGiS entro il 10 del mese

La norma è precisa: entro tale data i soggetti attuatori dovranno rendere disponibili il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento, con il relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente, e l’attestazione sull’effettiva capacità di conseguire l’obiettivo PNRR assegnato all’intervento, oppure – in caso di difficoltà – l’evidenza esplicita delle criticità riscontrate.

Per quest’ultima fattispecie, le Linee Guida e le istruzioni operative di ReGiS, nella sezione Anagrafica Progetto, prevedono tre tipologie di allegato distinte:

  1. attestazione di completo conseguimento dell’obiettivo;
  2. attestazione di mancato conseguimento;
  3. attestazione di criticità nel conseguimento.

La scelta della tipologia corretta determina l’attivazione, o meno, delle procedure di supporto e dei poteri sostitutivi.

Le scadenze intermedie nazionali non producono effetti diretti ai fini della rendicontazione europea, ma l’obbligo di aggiornamento mensile su ReGiS è previsto dalla legge ed è funzionale al monitoraggio che potrà attivare i meccanismi sostitutivi.

La Decisione di esecuzione del Consiglio del 30 marzo 2026 ha ricondotto al termine T2/2026 anche alcune misure che originariamente presentavano la scadenza intermedia T1/2026 (marzo 2026). L’elenco delle misure interessate è riportato nell’Allegato 4 alle Linee Guida.