Indicatori degli interventi PNRR
Metriche per monitorare progressi sugli interventi del PNRR

Cosa sono gli indicatori degli interventi PNRR
Nell’ambito del PNRR, il sistema di monitoraggio non si limita alla sola rendicontazione finanziaria, ma pone un accento fondamentale sul raggiungimento di risultati fisici e procedurali. Gli indicatori rappresentano lo strumento principale per misurare l’avanzamento delle misure (investimenti e riforme) e il loro impatto reale sui territori.
Tipologie di indicatori
I documenti metodologici distinguono tre livelli principali di osservazione:
- Milestone e Target:
- Milestone: traguardi qualitativi (es. entrata in vigore di una riforma, notifica dell’aggiudicazione di appalti);
- Target: traguardi quantitativi (es. numero di asili costruiti, km di ferrovie realizzati).
- Indicatori Comuni UE: strumenti statistici definiti a livello europeo per monitorare il raggiungimento delle finalità complessive del Dispositivo di Ripresa e Resilienza (RRF). Non hanno target specifici da raggiungere per singola misura, ma servono a fini di rendicontazione aggregata verso la Commissione Europea.
- Indicatori di Progetto: variabili specifiche associate alla singola operazione che consentono di misurarne la realizzazione fisica (es. metri quadri riqualificati, risparmio energetico ottenuto).

Documentazione tecnica
- Regolamento RRF (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, pone specifici obblighi per gli Stati Membri: artt. 18, 19, 20, 27, 29, 30 e 31;
- Regolamento Delegato (UE) 2021/2106: Stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR (Versione 1.0 del 14.06.2022) adottate con Circolare MEF RGS n. 27/2022;
- Protocollo Unico di Colloquio (PUC) – Disciplinare tecnico per la trasmissione dei dati al sistema ReGiS (Versione 4.0, Ottobre 2024) adottato con Circolare MEF RGS n. 35/2024;
- Linee guida metodologiche per la rendicontazione e la trasmissione degli indicatori comuni (Versione Luglio 2024) adottate con Circolare MEF RGS n. 33/2024.
Allegati
- Allegato alla Circolare del 10 ottobre 2024, n.35 – Protocollo Unico di Colloquio RGS versione 4.0
- Allegato alla Circolare del 21 giugno 2022, n.27 – Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio PNRR
- Allegato alla Circolare del 15 luglio 2024, n. 33 – Linee Guida per la rendicontazione e la trasmissione degli indicatori comuni

Obblighi per i progetti
Gli enti locali e i soggetti attuatori hanno la responsabilità della rilevazione costante dei dati fisici e della raccolta della documentazione probatoria.
Cosa fare su ReGiS:
- Associazione automatica. Ogni progetto (CUP) adotta automaticamente gli indicatori comuni associati alla misura di appartenenza.
- Valorizzazione del dato: l’attuatore deve aggiornare i dati sia a livello programmatico (stima iniziale) che consuntivo (risultato raggiunto).
- Progetti non pertinenti: il sistema ReGiS eredita automaticamente gli indicatori comuni associati alla Misura PNRR di riferimento. Se per un singolo progetto (CUP) l’indicatore non risulta applicabile, il Soggetto Attuatore deve spuntare la casella “Indicatore non pertinente”. In tutti gli altri casi, il dato va alimentato anche se il valore è pari a zero, specificando se si tratti di “Effetti non ancora prodotti” o “Dati non disponibili”.
- Frequenza: la valorizzazione deve avvenire ad ogni “avanzamento significativo” del progetto.
- Documentazione: è fondamentale caricare nella sezione “Allegati” di ReGiS i documenti che comprovano il valore dichiarato (verbali di inizio/fine lavori, certificazioni energetiche, elenchi beneficiari).
Allegati

Checklist e vademecum
Allegati

Esempi pratici
A) È possibile segnalare un valore basato su una stima?
Sì, se la natura della misura comporta un ritardo tra l’operatività del progetto e la misurazione del reale impatto, è possibile rendicontare inizialmente una stima. Ad esempio, se il reale impatto in termini di risparmio energetico è misurabile solo a fine progetto, ossia dopo il collaudo, è possibile utilizzare stime basate su metodologie approvate, come APE ex-ante ed ex-post o Diagnosi Energetiche. In ogni caso la metodologia di calcolo della stima deve essere trasmessa alla Commissione Europea. Il dato stimato deve essere sostituito dal dato reale non appena disponibile.
B) Come evitare il “doppio conteggio” di imprese o persone?
La regola generale prevede che un’entità (persona o impresa) sia conteggiata una sola volta per misura in ciascun periodo di rendicontazione, indipendentemente dal numero di interventi ricevuti nell’ambito di quella stessa misura. Se invece l’entità riceve supporto da misure diverse che perseguono obiettivi differenti, deve essere contata separatamente per ciascuna misura.
C) Qual è la differenza tra indicatori di “Stock” e di “Flusso”?
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- Indicatori di Stock: il valore di base (baseline) viene adeguato ad ogni periodo di trasmissione al valore conseguito nel ciclo precedente (es. RRFCI 01 – Risparmio energetico).
- Indicatori di Flusso: il valore viene azzerato all’inizio di ogni nuovo periodo di rendicontazione (es. RRFCI 09 – Imprese supportate). In ogni caso, gli Stati devono riportare solo i valori incrementali del periodo.
D) Come si calcola il risparmio energetico per gli edifici (RRFCI 01)?
Il risparmio annuo di energia primaria (REP) deve essere espresso in MWh/anno. La metodologia principale prevede il confronto tra l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ex-ante ed ex-post. Il risparmio si calcola applicando la variazione percentuale dei consumi standard (da APE) ai consumi energetici reali medi degli ultimi tre anni (da bollette).
E) È sempre obbligatorio valorizzare il campo degli indicatori su ReGiS?
Sì, la valorizzazione degli indicatori è un adempimento obbligatorio e continuo che deve essere effettuato ad ogni avanzamento significativo del progetto. Il sistema ReGiS applica dei controlli automatici di presenza che impediscono la validazione del progetto se la sezione dedicata agli indicatori non risulta compilata.
Anche nei casi in cui il progetto non abbia prodotto risultati numerici nel periodo di riferimento o se l’indicatore non risulti applicabile allo specifico CUP, il Soggetto Attuatore ha l’obbligo di alimentare il dato, inserendo il valore “0” e selezionando una delle motivazioni previste dal sistema per giustificare il valore nullo. Le possibili motivazioni sono:
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- Indicatore non pertinente, se l’indicatore, pur associato alla Misura, non è applicabile allo specifico progetto.
- Dato non disponibile, se gli effetti sono stati prodotti ma non sono ancora rilevabili o quantificabili.
- Effetti non ancora prodotti dal progetto, se non è stato ancora generato alcun risultato in base alla metodologia di calcolo.
- Effetti non prodotti nel semestre, se il progetto ha generato effetti in passato ma non ne ha prodotti di nuovi nel periodo di rilevazione corrente.
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F) Quale indicatore di output deve essere selezionato nel sistema ReGiS?
L’indicatore di output da alimentare deve essere individuato in stretta coerenza con gli atti ufficiali della Misura PNRR di riferimento. Il Soggetto Attuatore ha l’obbligo di selezionare l’indicatore già previsto e indicato nei seguenti documenti:
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- Avviso pubblico, che è lo strumento principale in cui sono definiti i termini della selezione e i risultati fisici attesi dal finanziamento.
- Convenzione o Decreto di assegnazione, che costituiscono l’atto giuridico che disciplina il rapporto tra l’Amministrazione titolare e il Soggetto Attuatore, specificando gli obiettivi di realizzazione del progetto.
In fase di inserimento, il sistema ReGiS eredita automaticamente gli indicatori associati alla specifica Misura. Il Soggetto Attuatore deve, quindi, individuare nel menù a tendina del sistema l’indicatore di output che corrisponde esattamente a quello stabilito nella documentazione sopra citata. Qualora il campo non venisse valorizzato in conformità con la Procedura di Attivazione (PRATT) della Misura, il sistema non permetterà di superare i controlli automatici di presenza e coerenza del dato, bloccando la procedura di pre-validazione.
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