Che succede dopo il 30 giugno? Proroghe, eccezioni e deroghe alla chiusura del PNRR
Il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza è ormai in dirittura d’arrivo. Oggi, 30 giugno 2026, è il termine ultimo fissato dal Governo per la conclusione fisica di tutti i lavori, servizi e forniture per la maggior parte delle Misure del PNRR. Tale scadenza non riguarda, tuttavia, i collaudi e la rendicontazione finanziaria finale, che possono avvenire successivamente, secondo la normativa e le istruzioni fornite dalle Amministrazioni responsabili di Misure PNRR.
Proviamo a ricapitolare di seguito tutto quello che c’è da sapere sulle disposizioni di chiusura del PNRR tra scadenze, proroghe, eccezioni e deroghe.
Principali Misure e tipi di interventi
La scadenza al 30 giugno comprende tutte le 6 Missioni del PNRR e incide sui soggetti attuatori per le seguenti tipologie di intervento:
- Edilizia scolastica: inclusi gli Asili Nido e le Scuole dell’Infanzia (M4C1I1.1).
- Rigenerazione urbana e sociale: come il programma PINQuA e i progetti di inclusione e coesione.
- Transizione digitale: tra cui gli interventi di digitalizzazione per la Pubblica Amministrazione.
- Infrastrutture verdi e idriche: i progetti relativi all’efficienza e alla resilienza delle reti idriche (M2C4I2.1) e i piani per l’economia circolare.
- Sanità: interventi legati alla realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità.
Adempimenti e Rendicontazione
Entro il 30 giugno 2026, i soggetti attuatori devono ultimare gli interventi e caricare tutte le evidenze documentali di raggiungimento del target sulla piattaforma ReGiS, come stabilito dalle Linee Guida del MEF. In particolare, il certificato di ultimazione dei lavori, il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione (o documento equivalente) e l’ulteriore documentazione a comprova del conseguimento del target o della milestone devono essere caricati sulla piattaforma ReGiS, all’interno della fase di Esecuzione/Esecuzione lavori dell’iter di progetto, selezionando “certificato di fine lavori” e “raggiungimento target”.
Quanto alle tempistiche, la documentazione di conclusione dovrebbe essere caricata entro 5 giorni dalla conclusione dell’intervento, mentre le altre documentazioni di controllo, inclusa quella DNSH ove rilevante, entro 15 giorni. La rendicontazione della spesa è distinta e successiva rispetto alla rendicontazione di performance.
Eccezioni e proroghe
Le eccezioni e le proroghe che spostano la scadenza dei progetti PNRR dal termine ordinario del 30 giugno 2026 al 31 agosto 2026 sono state formalizzate nelle Linee guida 2026. Tali eccezioni e proroghe si dividono principalmente in due macro-categorie: misure con proroga automatica e deroghe straordinarie su richiesta.
Nella prima macro categoria rientrano gli interventi individuati a seguito della revisione del PNRR approvata con Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea dell’8 dicembre 2023 e ss.mm.ii., per i quali l’ammissione a finanziamento è intervenuta a seguito di Avvisi pubblici di selezione adottati nel corso del 2024 e del 2025. Per tali procedure, le Amministrazioni titolari sono tenute ad assicurare il completamento delle operazioni entro e non oltre il termine ultimo e inderogabile del 31 agosto 2026.
La seconda macro categoria fa riferimento esclusivamente a casi limitati ed eccezionali, adeguatamente motivati e previa richiesta del soggetto attuatore, per i quali le Amministrazioni titolari possono disporre, con apposito provvedimento, la conclusione degli interventi oltre il termine del 30 giugno 2026, nel rispetto, comunque, del termine finale e inderogabile del 31 agosto 2026. Di tale adozione e di eventuali adempimenti devono essere informati la Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Ispettorato Generale per il PNRR della Ragioneria Generale dello Stato (MEF).
1. Interventi con proroga automatica (Avvisi 2024 e 2025)
La proroga al 31 agosto 2026 si applica in modo automatico (senza necessità di presentare istanza) a tutti i progetti inseriti a seguito della complessiva revisione del PNRR approvata dal Consiglio dell’Unione europea l’8 dicembre 2023. Rientrano in questa fascia i progetti la cui ammissione al finanziamento è avvenuta tramite avvisi pubblici emanati negli anni 2024 e 2025.
I principali e più diffusi interventi che beneficiano di questo slittamento automatico riguardano il Ministero dell’istruzione e del merito.
- Asili Nido e Scuole dell’Infanzia: nello specifico, i nuovi progetti legati al Piano per gli asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (Misura M4C1I1.1) ammessi con i bandi successivi alla revisione.
- Estensione del tempo pieno scolastico: interventi per la costruzione o la messa in sicurezza delle mense scolastiche (Misura M4C1I1.2) finanziati con i bandi 2024/2025.
Per questi interventi, gli enti locali ricevono direttamente la proposta di modifica dell’accordo di concessione con il nuovo cronoprogramma aggiornato.
2. Deroghe straordinarie e motivate (su richiesta)
Per tutti gli altri progetti PNRR è consentito un differimento eccezionale al 31 agosto 2026, ma questo non è automatico. Può essere concesso dall’Amministrazione centrale titolare di Misura solo in presenza di requisiti rigidissimi.
- Casi limitati e straordinari: situazioni di oggettiva e documentata impossibilità tecnica non imputabile esclusivamente al soggetto attuatore.
- Adeguata motivazione: il soggetto attuatore deve allegare all’istanza una documentazione probatoria idonea che attesti la certezza assoluta di concludere fisicamente le attività entro la nuova data di agosto 2026 informando non solo l’Amministrazione titolare di Misura ma anche la Struttura di Missione PCM e l’IGPNRR presso RGS MEF.
Esempi di deroghe ammissibili (es. settore sociale):
- Linea 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”: se la consegna dei dispositivi tecnologici di domotica slitta a luglio 2026, si può chiedere lo spostamento della rendicontazione ad agosto.
- Linea 1.3.1 “Housing First”: situazioni particolari di accoglienza e transizione abitativa delle famiglie vulnerabili.
Altre eccezioni specifiche del settore turismo
Nell’ambito delle ultime modifiche urgenti ai decreti PNRR, è stata inserita una proroga specifica dal 30 giugno al 31 agosto 2026 per il Fondo rotativo imprese per il sostegno al turismo. Questa eccezione copre le agevolazioni finanziarie destinate agli investimenti delle imprese ricettive per la riqualificazione energetica, la sostenibilità e la digitalizzazione.
Perché il 31 agosto 2026 è una colonna invalicabile?
La Commissione europea ha stabilito che l’erogazione delle risorse del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza è subordinata alla dimostrazione del conseguimento dei risultati sulla base di evidenze verificabili, coerenti e complete. Tale valutazione finale sulla performance ovvero sul corretto conseguimento di tutti i target e milestone dell’Italia avverrà, nello specifico, sulla base dello stato della documentazione dei progetti prodotta al 31 agosto. Qualsiasi evidenza documentale successiva al 31 agosto 2026 non potrà essere valutata dalla Commissione. Il mancato rispetto dei tempi comporta, quindi, l’inammissibilità della spesa e il mancato riconoscimento dei risultati conseguiti, determinando la perdita definitiva del finanziamento europeo.
Tale data consentirà allo Stato membro di rendicontare la X (decima) rata entro e non oltre il 30 settembre in linea con le Linee guida europee.
Per approfondire, consulta le FAQ pubblicate da Italia Domani, dedicate alla “Chiusura interventi”.

